Sez. 1, Sentenza n. 12775 del 13/12/1995 (Rv. 495050 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Affidamento congiunto o alternato - Potere discrezionale del giudice di merito - Mancato esercizio di tale potere - Sindacabilità in cassazione - Condizione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI
L'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 2 della legge 6 marzo 1987 n. 74), applicabile analogicamente alla separazione personale dei coniugi, nel disporre che "ove il Tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato" assegna al giudice del merito un potere discrezionale il cui mancato esercizio non è sindacabile in cassazione in difetto di specifiche istanze delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)