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Sez. U, Sentenza n. 6737 del 10/05/2002 (Rv. 554302 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Trasferimento in una città estera senza indicazione dell'indirizzo da parte del destinatario della notificazione - Ricorso alle formalità "ex" art. 143 cod. proc. civ. - Condizioni - Onere del notificante di assumere, con l'ordinaria diligenza, informazioni presso il competente Ufficio consolare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554302-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI

Sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 470 art. 6, DPR 06/09/1989 num. 323, DPR 05/01/1967 num. 200 art. 67, DPR 05/01/1967 num. 200 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)