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Sez. 6, Sentenza n. 12349 del 24/01/2007 Ud. (dep. 23/03/2007) Rv. 235942 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Formalità relative alla ricezione della querela - Presentazione presso l'ufficio della procura della repubblica - Attestazione da parte di funzionario della ricezione e identificazione della persona che presenta l'atto di querela - Desumibilità dall'attestazione della identità della persona che ha curato la ricezione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235942-01

AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE

In tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l'azione penale, perché l'attestazione di ricezione ed identificazione del proponente della querela, apposta in calce all'atto, non consentiva di evincerne la riferibilità al pubblico ministero ovvero ad altre autorità legittimate a riceverla, essendo accompagnata da una semplice sigla del depositario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)