Sez. L, Sentenza n. 10 del 07/01/1988 (Rv. 456679 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA QUESTIONE DELLA PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA QUESTIONE DELLA PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - LIMITI.*
Con riguardo alle controversie previdenziali, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria per il preventivo esperimento del procedimento amministrativo è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del merito solo nella prima udienza di discussione del procedimento di primo grado; consegue che tale eccezione non può più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio. (V 69/84, mass n 432330; (V 292/83, mass n 425100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)