Sez. U, Sentenza n. 5300 del 15/05/1995 (Rv. 492261 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento per l'adozione di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Rigetto dell'istanza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione a procedimento instaurato dinanzi al pretore per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, va dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, qualora detto procedimento si sia concluso con il rigetto dell'istanza e non sia stato successivamente promosso alcun giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)