Sez. 1, Sentenza n. 1440 del 26/02/1990 (Rv. 465539 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - A MANI PROPRIE - LUOGO DIVERSO DALLA ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - A MANI PROPRIE - LUOGO DIVERSO DALLA ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA.*
La regola stabilita dall'art. 138, primo comma, cod. civ., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto, a norma dell'art. 170, primo comma cod. proc. civ., il difensore, dopo la Costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore è l'unico destinatario di tutte le notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento. Pertanto, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio. (Conf 493/76, mass n 379149, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)