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Sez. 5, Sentenza n. 20671 del 01/10/2014 (Rv. 632865 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Competenza territoriale - Eccezione - Proponibilità da parte del ricorrente - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632865-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario è ammissibile l'eccezione del ricorrente di incompetenza territoriale per violazione dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 poiché è irrilevante che essa provenga dalla stessa parte cui era rimessa l'individuazione dell'autorità giurisdizionale adita, attesa la natura "inderogabile" della competenza territoriale del giudice tributario, in relazione alla quale possono sempre essere sollecitati i poteri officiosi del giudice, rispondendo la relativa disciplina processuale - che prevede il radicamento della competenza in relazione al luogo della sede dell'ufficio, dell'ente o del concessionario che ha emesso l'atto impugnato - ad esigenze di tutela di interessi pubblici di efficienza e tempestività dell'accertamento sulla pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)