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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8616 del 16/03/2022 (Rv. 664435 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Decreto di liquidazione del relativo compenso - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664435-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)