diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 novembre 1974, causa 35/74

Decisione
decisa il 1974-11-12
ECLI
ECLI:EU:C:1974:118

Epigrafe

Nel procedimento 35-74, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du Travail di Mons, nella causa dinanzi ad esso pendente fra ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ, e THOMAS RZEPA, domanda vertente sulla prescrizione nella legislazione previdenziale comunitaria a favore dei lavoratori migranti, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), presidenti di Sezione, A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il sig. Rzepa, d'origine polacca, assistito come profugo ONU fino al 31 ottobre 1959, aveva maturato periodi assicurativi contro l'invalidità in Belgio e nella Repubblica federale tedesca.
paragrafo 2
Come risulta dall'allegato F del regolamento n. 3, la legge belga sull'invalidità rientra nella categoria A in quanto, in linea di principio, calcola le prestazioni senza tener conto dei periodi assicurativi maturati; la legge tedesca è, invece, del tipo B.
paragrafo 3
Affetto da malattia, lo Rzepa veniva dichiarato inabile al lavoro il 9 gennaio 1953; a quella data, egli era soggetto alla legislazione belga ed affiliato all'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, che gli versava indennità fino al 31 dicembre 1959.
paragrafo 4
Il 1o gennaio 1960, egli otteneva una pensione in Belgio a norma del regime speciale a favore dei minatori.
paragrafo 5
Lo Rzepa presentò pure domanda di pensione di invalidità nell'ambito del regime speciale a favore dei minatori in Germania e la Bundesknappschaft di Aquisgrana gli concesse la pensione.
paragrafo 6
L'Alliance nationale des mutualités chrétiennes accertava solo in un secondo tempo che lo Rzepa aveva fruito dal 1o gennaio 1959 al 31 ottobre 1959 di una pensione di invalidità in Germania. L'ente belga agiva in giudizio per la ripetizione delle somme versate dal 1o gennaio 1959 al 31 ottobre 1969, giacchè — viste le prestazioni fornite dall'ente tedesco — tali pagamenti costituivano semplici anticipi recuperabili a norma dell'art. 34, n. 3, del regolamento n. 4.
paragrafo 7
Tale norma dispone che «prima della fissazione della prestazione a norma degli articoli da 26 a 28 del regolamento e nel caso in cui possa verificarsi un ritardo, l'istituzione incaricata dell'istruzione versa un anticipo recuperabile, calcolato in funzione dell'ammontare della prestazione che dovrebbe essere corrisposta in base alla legislazione nazionale applicata da detta istituzione, tenuto conto delle disposizioni del regolamento.»
paragrafo 8
Secondo l'Alliance nationale, inoltre, non era necessario informare l'interessato circa il carattere provvisorio delle prestazioni di cui egli fruiva.
paragrafo 9
Lo Rzepa eccepiva la prescrizione dell' azione, essendo trascorso il termine di due anni contemplato dalla legislazione previdenziale belga. L'Institut national d'assurance maladie invalidité — intervenuto nella causa dinanzi al Tribunal du Travail di Mons il 2 maggio 1973 — sosteneva invece che i termini di prescrizione stabiliti dal diritto interno erano irrilevanti nella fattispecie, in quanto gli anticipi in oggetto erano stati versati in forza non della legge belga, ma del diritto comunitario.
paragrafo 10
Il Tribunal du Travail di Mons, con provvedimento 2 maggio 1974, sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 11
1. Qual'è il termine di prescrizione secondo il diritto comunitario. 2. Qual'è il termine a quo di detta prescrizione. 3. Quali atti possono interrompere detta prescrizione.
paragrafo 12
Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 24 maggio 1974.
paragrafo 13
Il sig. Rzepa, rappresentato dal sig. D. Rossini, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Norbert Koch, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia.
paragrafo 14
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte

paragrafo 1
Richiamandosi all'art. 53, n. 4, del regolamento n. 3, lo Rzepa sostiene che l'ente assicuratore non è legittimato a modificare unilateralmente l'importo delle spettanze dell'interessato — maturate prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3 — a meno che l'assicurato lo richieda espressamente — e la richiesta non è stata presentata — nei due anni successivi all'entrata in vigore del regolamento suddetto.
paragrafo 2
Per quanto riguarda l'oggetto delle questioni pregiudiziali, lo Rzepa ammette che i termini di prescrizione stabiliti dal diritto belga non si applicano alle azioni per il rimborso di «anticipi recuperabili», però resta da definire anzitutto la nozione di anticipi recuperabili di cui all'art. 34, n. 3, del regolamento n. 4.
paragrafo 3
In realtà, non può costituire anticipo recuperabile una prestazione corrisposta in forza di un diritto acquisito in un solo Stato membro, prestazione che per di più aveva carattere provvisorio ad insaputa dell'interessato. L'ente previdenziale era tenuto — com'è attualmente prescritto dall'art. 45, n. 4, del regolamento n. 574/72 — a chiarire esplicitamente all' assicurato che si trattava di anticipi provvisori; esso avrebbe dovuto, inoltre, informarne contemporaneamente le istituzioni competenti degli altri Stati membri interessati, riservandosi un privilegio per il rimborso delle somme indebitamente pagate.
paragrafo 4
Lo Rzepa suggerisce pertanto di rispondere alle questioni deferite dal Tribunal du Travail belga nel modo seguente:
paragrafo 5
Se il titolare di una prestazione non è stato esplicitamente informato, sin dall' inizio, che le prestazioni di cui fruisce hanno carattere provvisorio, quindi non ne è esclusa la restituzione, e se l'ente previdenziale che eroga la prestazione non ha chiesto tempestivamente all'istituzione competente dell'altro Stato interessato di riservargli un privilegio per il rimborso delle prestazioni versate, le somme pagate in eccedenza rimangono acquisite all'interessato.
paragrafo 6
In tal caso valgono unicamente i termini di prescrizione stabiliti dal diritto interno.
paragrafo 7
La Commissione comincia con l'esaminare la questione del se l'ente belga avesse il diritto di modificare le prestazioni spettanti allo Rzepa, in seguito all' entrata in vigore del regolamento n. 3.
paragrafo 8
A suo giudizio, l'Alliance nationale non poteva procedere al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione proporzionale delle spettanze dell'interessato; le prestazioni, quindi, non sono state fornite indebitamente e non costituiscono un anticipo recuperabile.
paragrafo 9
La Commissione si richiama, in proposito, alla giurisprudenza della Corte circa l'applicazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, — ed in particolare alle sentenze nelle cause 100-63, Van der Veen (Raccolta 1964, pag. 1091) e 140-73, Mancuso (Raccolta 1973, pag. 1449) — secondo cui il calcolo «pro rata temporis» delle prestazioni può venir effettuato soltanto qualora, per l'acquisto del diritto alla pensione, sia stato necessario cumulare, previamente, i periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri.
paragrafo 10
Nella fattispecie, invece, risulta che l'interessato, sin dal momento in cui venne dichiarato inabile al lavoro, ha fruito delle prestazioni di invalidità spettantegli in forza della sola legge belga. Poichè il diritto alla prestazione era già acquisito, senza che si fosse reso necessario cumulare periodi maturati in più Stati membri, non si poteva procedere ad alcuna ripartizione proporzionale a decorere dal 1o gennaio 1959.
paragrafo 11
Concludendo l'esame di tale problema preliminare, la Commissione ribadisce che l'Alliance nationale non aveva il diritto di modificare la prestazione. Pertanto, le indennità versate all'interessato nel periodo 1o gennaio - 31 ottobre 1959 non costituiscono anticipi recuperabili ai sensi dell'art. 34, n. 3, del regolamento n. 4, bensì prestazioni dovutegli in forza del diritto da lui acquisito in base alle legge belga ed al regolamento n. 3, interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte.
paragrafo 12
Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali, la Commissione osserva che l'art. 51 del trattato non prevede l'armonizzazione delle legislazioni interne, e che il sistema istituito dai regolamenti nn. 3 e 4, «in mancanza di un regime comune di previdenza sociale, emerge dal semplice coordinamento di leggi nazionali non ancora armonizzate» (sentenza Mancuso). I regolamenti suddetti hanno lasciato in vita sistemi distinti da cui scaturiscono crediti distinti nei confronti di enti distinti, nei riguardi dei quali l'assicurato gode di diritti immediati attribuitigli dalla legislazione interna integrata, se necessario, dal regime del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall'art. 51 del trattato (sentenza 2-67, De Moor, Raccolta 1967, pag. 231).
paragrafo 13
Interpretando l'art. 52 del regolamento n. 3 nella causa 44-65, Hessische Knappschaft, (Raccolta 1967, pag. 951) la Corte ha sancito che tale norma «non modifica per nulla l'istituto della responsabilità extracontrattuale, il quale resta soggetto esclusivamente al diritto nazionale».
paragrafo 14
La Commissione conclude che l'art. 34, n. 3, non può modificare in alcun modo le norme di diritto interno in materia di prescrizione.
paragrafo 15
L'art. 53 del regolamento n. 3, compreso nel titolo V (Disposizioni transitorie e finali), affronta la problematica connessa con i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso. In particolare, esso disciplina, nel n. 3, l'ipotesi di una prestazione che non sia stata ancora liquidata al momento dell'entrata in vigore del regolamento e, nel n. 4, attribuisce agli interessati la facoltà di chiedere che la loro pensione venga modificata sulla base del regolamento.
paragrafo 16
Tale norma precisa poi, nel n. 5, che «relativamente ai diritti derivanti dall'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non possono essere opposte agli interessati le disposizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri che concernono la decadenza o la prescrizione dei diritti …».
paragrafo 17
Si tratta evidentemente di un'eccezione che conferma la regola secondo cui le norme interne in materia di decadenza e di prescrizione sono opponibili agli interessati, tranne nei casi espressamente previsti dal regolamento n. 3 e, in primo iuogo, dall'art. 53.
paragrafo 18
Se il diritto comunitario non contempla norme espresse in materia di prescrizione, la prescrizione non si può presumere. Tuttavia, anche escludendo l'applicazione, nella fattispecie, delle disposizioni nazionali in materia, l'ente previdenziale non avrebbe ugualmente più diritto al recupero della somma erogata. Dal momento che sono trascorsi quasi quindici anni dall'ultimo versamento delle prestazioni di cui si chiede il rimborso, l'imperativo della certezza del diritto osta a che un ente possa conservare a tempo indefinito la facoltà di chiedere il rimborso delle prestazioni fornite.
paragrafo 19
Secondo la Commissione, alle questioni deferite alla Corte vanno date le seguenti risposte:
paragrafo 20
«Le prestazioni di cui un lavoratore fruiva prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3, in forza della sola legislazione previdenziale di uno Stato membro, e di cui egli ha continuato a fruire nel periodo in cui era soggetto alla disciplina del regolamento suddetto, costituiscono prestazioni effettivamente dovute da tale Stato e non sono, pertanto, rimborsabili. Nell'ipotesi opposta, il termine di prescrizione dell'azione in ripetizione, il termine a quo di detta prescrizione e gli atti che possono interromperla dovrebbero essere stabiliti dalla legge dello Stato membro interessato.»

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
Nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1974 sono stati forniti alla Corte ulteriori elementi.
paragrafo 2
L'Institut national d'assurance maladie invalidité, rappresentato dall'avv. Paternostre, sostiene che, in conformità alla sentenza Mancuso, poichè lo Rzepa ha acquisito il diritto alla prestazione di invalidità in Belgio, indipendentemente dal cumulo con i periodi assicurativi maturati in Germania, l'ente previdenziale belga non ha applicato gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 e non ha proceduto ad alcuna ripartizione proporzionale. Tuttavia dalla prestazione belga vanno detratte le prestazioni fornite dall'ente tedesco, in forza dell'art. 95 del regio decreto 22 settembre 1955 (norma che disciplina il cumulo di pensioni).
paragrafo 3
Lo Rzepa ribadisce che le indennità che l'Alliance nationale qualifica come «anticipi recuperabili» costituiscono invece prestazioni versate a norma della legge belga, in quanto egli ne ha acquisito il diritto in forza dei soli periodi assicurativi maturati in Belgio. Dall'art. 111, n. 2, del regolamento n. 574/72 e dall' assenza di norme precise in materia nei regolamenti nn. 3 e 4 si desume che, per quanto concerne il recupero di somme pagate indebitamente, si applicano unicamente le modalità ed i termini di prescrizione stabiliti dalla legislazione nazionale.
paragrafo 4
Per «legislazione nazionale» devono intendersi le disposizioni previdenziali in forza delle quali la prestazione è erogata, non già le norme di diritto comune. Per quanto riguarda il resto, lo Rzepa si dichiara d'accordo con quanto esposto dalla Commissione.
paragrafo 5
Nella fase orale, la Commissione era rappresentata dalla sig.na M.-J. Jonczy. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 23 ottobre 1974.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 3
3/4 Il convenuto, inoltre, ha beneficiato, dal 1o gennaio 1959, di una pensione di invalidità in forza della legge tedesca, classificata nel tipo B poichè calcola le prestazioni tenendo conto, in linea di principio, della durata dei periodi maturati. Egli ha acquisito il diritto a tale prestazione a norma dell'art. 27 del regolamento n. 3.
paragrafo 5
6/7 Il giudice a quo chiede quale sia il termine di prescrizione di tale azione secondo il diritto comunitario, la data di decorrenza di tale termine e quali siano gli atti che ne determinano l'interruzione. Tali questioni possono riferirsi unicamente all'azione in ripetizione di somme versate a norma dell'art. 34, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 4, non già in forza di disposizioni del diritto interno.
paragrafo 7
9/11 L'applicazione per analogia degli artt. 27 e. 28 del regolamento n. 3 ai casi contemplati dall'art. 26, n. 1, implica che il calcolo «pro rata temporis» della prestazione può venir effettuato soltanto qualora per l'acquisto del diritto alla pensione sia stato necessario cumulare, previamente, i periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri. Ne consegue che l'art. 34, n. 3, può applicarsi nella sola ipotesi in cui l'acquisizione del diritto presuppone necessariamente il cumulo dei vari periodi assicurativi. Tale criterio viene a cadere se la prestazione di invalidità è fornita in forza di una legislazione previdenziale di tipo A, che prescinde dalla durata dei periodi maturati.
punto 1
Con sentenza 2 maggio 1974, registrata in cancelleria il 24 maggio 1974, il tribunal du Travail di Mons ha deferito alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato, talune questioni relative alla prescrizione dell'azione per il recupero di anticipi versati a norma dell'art. 34, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 4 (GU 1958, pag. 597).
punto 2
Come risulta dal fascicolo, il convenuto nella causa principale — profugo ai sensi degli artt. 1, lettera j) e 4, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 3 (GU 1958, pag. 561) — ha usufruito, dal 9 gennaio 1953, di una prestazione in forza della legge belga in materia di invalidità. Tale legge, come risulta dall' allegato F del regolamento, è di tipo A in quanto, nel calcolo delle prestazioni, prescinde dalla durata dei periodi assicurativi maturati.
punto 5
L'ente previdenziale belga, sostenendo che le prestazioni da esso fornite contemporaneamente alle pensione versata dall'ente tedesco per la medesima invalidità costituiscono un anticipo recuperabile ai sensi dell'art. 34, n. 3, del regolamento n. 4, esperiva un'azione per il recupero parziale dell'importo versato nel periodo 1o gennaio 1959 - 31 ottobre 1959.
punto 8
L'art. 34, n. 3, dispone che «prima della fissazione delle prestazione a norma degli articoli da 26 a 28 del regolamento, e nel caso in cui possa verificarsi un ritardo, l'istituzione incaricata dell'istruzione versa un anticipo recuperabile, calcolato in funzione dell'ammontare della prestazione che dovrebbe essere corrisposta in base alla legislazione nazionale applicata da detta istituzione, tenuto conto delle disposizioni del regolamento.»
punto 12
Comunque, poichè il sistema istituito dai regolamenti nn. 3 e 4 è fondato sul semplice coordinamento delle legislazioni previdenziali nazionali e lascia in vigore i termini e le modalità di prescrizione da questa stabiliti, non era necessario che i detti regolamenti disciplinassero espressamente la prescrizione.
punto 13
Premesso che l'art. 34, n. 3, si inserisce, integrandole, nelle norme interne in materia di previdenza sociale, le prestazioni erogate in forza di tale combinato disposto non sono disciplinate dal solo diritto comunitario, e pertanto le modalità ed i termini di prescrizione ad esse relativi, nell'ambito dell'attuale ordinamento, sono quelli stabiliti dalla legislazione sociale interna.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
14/15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dal Tribunal du Travail di Mons con provvedimento 2 maggio 1974, afferma per diritto: Premesso che l'art. 34, n. 3, del regolamento n. 4, si inserisce, integrandole, nelle norme interne in materia di previdenza sociale, le prestazioni erogate in forza di tale combinato disposto non sono disciplinate dal solo diritto comunitario, e pertanto le modalità ed i termini di prescrizione ad esse relativi, nell'ambito dell'attuale ordinamento, sono quelli stabiliti dalla legislazione sociale interna.

Firme

Lecourt Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 novembre 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze