Sez. 2, Sentenza n. 7125 del 28/06/1993 (Rv. 482942 - 01)
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - In genere | Impugnazione del testamento da parte del chiamato - Domanda di risarcimento danni conseguenti alla mancata disponibilità dei beni ereditari ed alla definitiva perdita - Accettazione dell'eredità - Configurabilità.
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - In genere
L'impugnazione del testamento da parte del chiamato e la domanda di ristoro dei danni conseguenti alla mancata disponibilità dei beni ereditari ed alla definitiva perdita, anche se attraverso costituzione di parte civile in giudizio penale per falso testamentario, non potendo rientrare nei poteri attribuiti dall'art. 460 cod. civ. al chiamato come tale, contemplando tale norma soltanto le azioni possessorie e gli atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, comportano l'accettazione dell'eredità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)