Sez. U, Sentenza n. 7509 del 15/05/2003 (Rv. 563095 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendente pubblico addetto alla redazione di giornale della P.A. gestito senza ricorso a strutture organizzative esterne - Inerenza al rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative a periodi del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998 - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Qualora un'amministrazione pubblica curi la redazione e la pubblicazione di un giornale come strumento di informazione e di riflessione sulle sue attività e si avvalga a tal fine della propria organizzazione, senza ricorso ad autonome strutture aventi scopo di lucro e connotati imprenditoriali, il rapporto in atto con un lavoratore dipendente dall'amministrazione stessa (nella specie, capo dell'ufficio stampa della Regione Calabria), che sia chiamato a collaborare a quel giornale, non cessa, per questa sola ragione, di atteggiarsi come un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie, se riguardanti fatti del periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 (ex art. 69, settimo comma, D.Lgs. n. 165 del 2001), sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)