Sez. 5, Sentenza n. 8932 del 09/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 217724 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Bancarotta documentale - Mancata indicazione nel capo di imputazione delle scritture contabili non tenute o non regolarmente tenute - Irrilevanza - Fondamento.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE
In tema di bancarotta semplice documentale, la mancanza di specifica ed esplicita indicazione, nel capo di imputazione, delle scritture, non tenute o non regolarmente tenute, non comporta alcuna genericità dello stesso, dal momento che le scritture cui si fa riferimento sono quelle rese obbligatorie dal codice civile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)