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Sez. 2, Sentenza n. 841 del 28/01/1998 (Rv. 512001 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Diritto al "box" - Sussistenza - Condizioni - Onere probatorio dell'acquirente.
Stato
decisa il 1998-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512001-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Negli edifici condominiali il diritto al box non sorge in ogni caso, così come per lo spazio per il parcheggio, ai sensi delle leggi n. 765 del 1967 e n. 47 del 1985, perché il rapporto tra l'appartamento e l'accessorio "de quo" postula che il venditore abbia destinato determinati spazi al ricovero o al parcheggio di vetture nei limiti stabiliti dalla legge come condizione della legittimità della licenza o concessione edilizia per la realizzazione dell'edificio condominiale. L'onere della prova dei cennati presupposti incombe all'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)