Sez. 1, Sentenza n. 7038 del 22/06/1995 (Rv. 493001 - 01)
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Caccia al cinghiale in battuta con un mezzo diverso dal fucile a canna liscia con cartucce a palla unica - Divieto - Introduzione con l'art. 6 del "Regolamento per la caccia al cinghiale" della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 1982 - Inammissibilità.
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI
Con riguardo ad una sanzione amministrativa imposta, ex art. 31 della legge quadro statale sulla caccia 27 dicembre 1977 n. 968, per la violazione del divieto di caccia al cinghiale in battuta con un mezzo diverso dal fucile a canna liscia con cartucce a palla unica, stabilito dall'art. 6 del "Regolamento per la caccia al cinghiale" della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 29 ottobre 1982, non è consentito ad una normativa regionale di tipo regolamentare, e non legislativo, specificare la disciplina della legge statale (che all'art. 9 della legge n. 968 del 1977 consente l'uso della carabina a canna rigata), atteso che nelle materie di cui all'art. 117 Cost, la disciplina regionale è destinata a sostituire la precedente disciplina statale (di dettaglio), sicché deve escludersi che la sostituzione della legge statale possa essere operata dalla Regione con una fonte di rango inferiore a quella sostituita. A più forte ragione non è consentito ad un regolamento regionale l'introduzione di nuove fattispecie di illecito amministrativo, atteso che la previsione di tali illeciti e delle correlative sanzioni è soggetta all'ulteriore (generale) riserva di legge di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 31 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 978 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)