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Sez. L, Sentenza n. 2318 del 06/02/2004 (Rv. 569949 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Domanda di indennità sostitutiva di preavviso - Previa impugnazione del licenziamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569949-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione del licenziamento nelle forme e nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 è necessaria allorquando il lavoratore voglia privare di efficacia, denunziandone un vizio, l'atto di recesso comunicatogli, ma tale impugnazione non è condizione per l'esercizio del diritto a conseguire l'indennità di preavviso negatagli a causa del sopravvenire di malattia nel corso del suddetto periodo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)