Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 09/05/1969 (Rv. 340522 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - TEMPESTIVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - TEMPESTIVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento circa la tempestivita della denunzia dei difetti e dei vizi della cosa venduta rientra fra i compiti riservati al giudice di merito, la cui decisione sfugge al controllo di legittimita, quando non e viziata da erronee premesse o da erronei criteri giuridici o da vizi logici. (Conf. N.3929-68, massima n.337457 n.1553-67, massima n.328304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)