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Sez. 2, Sentenza n. 2216 del 14/06/1976 (Rv. 381014 - 01)

PROVA - CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - IMPUGNAZIONE DEL CONTO - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE E DEI MOTIVI - NECESSITA - GENERICHE DOGLIANZE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381014-01

PROVA - CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - IMPUGNAZIONE DEL CONTO - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE E DEI MOTIVI - NECESSITA - GENERICHE DOGLIANZE - INSUFFICIENZA.*

L'impugnazione di un conto, a norma dell'art 264 cod proc civ, deve essere fondata sulla specificazione sia delle partite che si intendono contestare sia dei motivi della contestazione. Di conseguenza, nessuna Rilevanza puo essere attribuita a generiche doglianze concernenti le modalita di presentazione del conto, nonche ad osservazioni di preteso disordine dei documenti giustificativi ed al difetto di un elenco dei medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)