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Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 29/05/1980 (Rv. 407398 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - CAUSA INSCINDIBILE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DI UNA SOLA PARTE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE PARTI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I LITISCONSORTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407398-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - CAUSA INSCINDIBILE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DI UNA SOLA PARTE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE PARTI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I LITISCONSORTI - IRRILEVANZA.*

La notificazione della sentenza in causa inscindibile effettuata ad istanza di una sola parte vale a fare decorrere il termine di impugnazione nei confronti di tutte le altre, per l'imprescindibile necessita che la sentenza passi in giudicato in un momento unico rispetto a tutti i soggetti del rapporto processuale, si applica anche qualora la sentenza impugnata debba considerarsi inutiliter data per essere stata pronunciata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, non rilevando ai fini della formazione del giudicato la sua idoneita e la sua efficacia nei confronti delle parti pretermesse. (V 4483/78, mass n 394154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)