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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12696 del 19/05/2017 (Rv. 644214 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Scioglimento di comunione ereditaria - Indennizzo per irragionevole durata del processo - Applicazione, anteriormente all'introduzione dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, dei criteri utilizzati per i giudizi amministrativi e fallimentari durati oltre dieci anni - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644214-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, in fattispecie cui non sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, può ritenersi congrua, nei limiti del controllo di legittimità, la quantificazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi o fallimentari protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500, 00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, dei quali deve dar conto in motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)