Sez. 2, Sentenza n. 4191 del 11/12/1974 (Rv. 372854 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE - IRRILEVANZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE - IRRILEVANZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE.*
La notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione deve essere fatta al procuratore costituito; la notificazione della stessa, effettuata nei confronti della parte personalmente, non e idonea a far decorrere, in pregiudizio della parte nei confronti della quale e stata eseguita, il termine breve d'impugnazione. (V 2835'73, mass n 366417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)