Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617045 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE | Relazione favorevole del curatore nel giudizio di omologazione - Condizione di procedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie disciplinata dal d.lgs. n. 5 del 2006.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE
In tema di omologazione del concordato fallimentare, nella specie disciplinato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la relazione positiva del curatore, resa sulla proposta ai sensi dell'art.129 legge fallim., non opera come condizione di procedibilità della relativa domanda, trattandosi di atto unicamente rivolto al tribunale (e non in grado di infirmare l'avvenuta approvazione dei creditori), diversamente dal parere positivo dello stesso curatore che, ai sensi dell'art.125 legge fallim., nel testo "ratione temporis" applicabile, non può mancare nella fase anteriore, potendo il giudice delegato solo in presenza di esso ordinare la comunicazione della proposta ai creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 125, Legge Falliment. art. 129, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)