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Sez. 2, Ordinanza n. 2809 del 07/12/1965 Cc. (dep. 17/03/1966) Rv. 100832 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - QUALITA MORALI E CIRCOSTANZE DEL FATTO - OBBLIGO DI CONSIDERAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100832-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - QUALITA MORALI E CIRCOSTANZE DEL FATTO - OBBLIGO DI CONSIDERAZIONE.*

Nell'Esercizio del potere discrezionale relativo alla concessione e al diniego della liberta provvisoria, il giudice deve uniformarsi ai criteri inderogabili fissati dalla legge per l'emissione del mandato di cattura facoltativo, e quindi deve valutare le qualita morali della persona e le circostanze del fatto a norma degli artt 254 comma ultimo cod proc pen e 133 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)