Sez. 6, Sentenza n. 145 del 17/11/1971 Ud. (dep. 18/01/1972) Rv. 119850 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE DELLA PARTE CIVILE - SUSSISTENZA - SPESE - REGOLA DELLA SOCCOMBENZA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE DELLA PARTE CIVILE - SUSSISTENZA - SPESE - REGOLA DELLA SOCCOMBENZA.*
Nell'ipotesi di proscioglimento per una causa non preclusiva dell'Azione civile (nella specie, assoluzione per insufficienza di prove sul dolo), la parte civile deve ritenersi legittimata ad intervenire nel giudizio sull'impugnazione proposta dall'imputato, ed ha conseguentemente il diritto ad esigere da lui il rimborso delle spese di causa secondo le regole della soccombenza. (V 113126, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)