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Sez. L, Sentenza n. 676 del 24/01/1991 (Rv. 470643 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni). | Esonero dal pagamento della quota dei contributi per i lavoratori residenti in località colpite dal bradisismo ed impiegati presso le aziende da questo toccate - Ambito di applicazione - Dipendenti di un'azienda di pubblico trasporto - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470643-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni).

Fra i datori di lavoro, i cui dipendenti sono esonerati, ai sensi dell'art. 4, comma primo, septies, del d.l. 3 aprile 1985 n. 114 (convertito, con modifiche, in legge n. 211 del 1985), dal pagamento della quota di contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, rientra anche un'azienda di pubblico trasporto, tenuto conto della formulazione letterale e della ratio della norma, che non distingue fra datori di lavoro ed è volta ad alleviare la situazione dei lavoratori residenti in località colpite dalla calamità naturale del bradisismo ed impiegati presso le aziende da questa toccate. Conf 7697/90, massima n. 468459, prima parte; Conf 7594/90, massima n. 468402, prima parte.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/04/1985 num. 114 art. 4, Legge 30/05/1985 num. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)