Sez. L, Sentenza n. 279 del 15/01/1988 (Rv. 456844 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CREDITO RIVALUTATO SENZA DETERMINAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CREDITO RIVALUTATO SENZA DETERMINAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
Qualora il giudice del merito abbia pronunciato la condanna del datore di lavoro al pagamento dei crediti rivalutati del lavoratore, senza tuttavia determinare l'entità della rivalutazione stessa, la liquidazione di quest'ultima va fatta - dalle parti o in separato giudizio, quale quello di opposizione all'esecuzione - con tassativo riferimento alla data di quella pronuncia, senza alcuna possibilità di un'autonoma ulteriore rivalutazione per l'aumento del costo della vita intervenuto tra la pronuncia di condanna al pagamento e l'esecuzione di questa. (Conf 567/81, mass n 411045).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)