Sez. 3, Sentenza n. 4725 del 29/08/1984 (Rv. 436623 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTI - TERMINI, DECADENZA - TERMINE DI IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTI - TERMINI, DECADENZA - TERMINE DI IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il termine d'impugnazione nelle controversie inerenti a rapporti agrari, ancorché devolute alla cognizione delle Sezioni specializzate, resta sottratto alla sospensione durante il periodo feriale, in considerazione dell'applicabilità a dette controversie del rito del lavoro (art. 409 n. 2 cod. proc. civ.). (V 4160/82, mass n 422132; (V 1749/82, mass n 419593).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)