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Sez. L, Sentenza n. 1707 del 08/04/1989 (Rv. 462448 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONE RELATIVA - PRESCRIZIONE TRIENNALE.*
Stato
decisa il 1989-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462448-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONE RELATIVA - PRESCRIZIONE TRIENNALE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'Azione di regresso esercitabile dall'i.N.A.I.L. ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è autonoma (sorgendo con l'anticipazione all'assicurato e ai superstiti delle rendite dovute) rispetto all'Azione di responsabilità che l'art. 10, quinto comma, dello stesso d.P.R. accorda agli "interessati" (fra i quali non può essere compreso l'istituto assicuratore predetto) e, pertanto, è assoggettata non al termine triennale di decadenza - non applicandosi all'i.N.A.I.L. né il quinto comma del detto art. 10 né la prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 del citato d.P.R. - ma al termine triennale di prescrizione previsto dall'ultima parte dello stesso ultimo comma del citato art. 112, che decorre dal giorno in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza penale sul fatto reato, la quale esaurisce la pendenza del giudizio penale nei confronti di qualunque interessato. (nella specie, la S.C. - alla stregua del principio suesposto - ha confermato l'impugnata sentenza e disatteso la tesi dell'i.N.A.I.L. secondo cui il termine di prescrizione triennale dell'Azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro della vittima dell'infortunio, non essendo intervenuto alcun provvedimento penale ex art. 10, quinto comma, del d.P.R. nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti, sarebbe dovuto cominciare a decorrere dalla data di prescrizione del reato di omicidio colposo, astrattamente addebitabile a dipendenti della società, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insufficienza di prove del soggetto, estraneo a detta società, nei confronti del quale era stata esercitata l'Azione penale). (V 4175/86, mass n 446962; (V 2133/86, mass n 445315).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)