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Sez. 1, Sentenza n. 9468 del 10/09/1993 (Rv. 483718 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Alloggi assegnati con promessa di futura vendita - Proprietà - Trasferimento - Presupposti - Ragioni di decadenza collegate all'assegnazione con patto di futura vendita - Ente proprietario o gestore - Rilevabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483718-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca

Nel caso di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati con promessa di futura vendita non trovano applicazione le norme di cui agli artt. 27 legge 8 agosto 1977 n. 513 e 52 legge 5 agosto 1978 n. 457, che concernono esclusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice, per cui il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato completato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorché sia stata perfezionata quell'attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla normativa per l'esercizio del diritto dell'assegnatario al trasferimento stesso, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell'alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza dell'assegnatario dal diritto, collegate all'assegnazione con patto di futura vendita.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)