Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 20/03/1998 (Rv. 513795 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO | Regolamento condominiale - Criterio volumetrico degli alloggi - Vano comunicante, privato di superficie radiante - Calcolo del volume complessivo dell' edificio - Delibera assembleare - Inclusione del vano - Voto favorevole del proprietario di esso - Interpretazione - Giudice del merito - Conservazione dell' allaccio all'impianto centralizzato - "Quaestio facti".
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO
Se il criterio di ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento, adottato da un regolamento condominiale, è quello dei metri cubi riscaldati, e non già della superficie radiante, e un vano- nella specie sottotetto - è calcolato, in seguito a delibera condominiale adottata con il voto favorevole anche del proprietario di esso, nel volume dell'alloggio con cui comunica, per stabilire se tale vano deve esser computato, benché privato del preesistente radiatore, il giudice del merito deve accertare la volontà delle parti (art. 1362 cod. civ.), desumendola sia dal mantenimento o meno dell'allaccio all'impianto centralizzato, sia dal comportamento concreto di esse (nella specie la predetta delibera), non sottovalutando che a parità di cubatura con altri condomini, il proprietario del vano sottotetto paga di meno, avvantaggiandosi del riscaldamento esistente nel suo alloggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)