Sez. L, Sentenza n. 16418 del 13/07/2010 (Rv. 614491 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Patologia psicologica - Collegamento causale con il rapporto di lavoro - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell'INAIL, non copre qualsiasi forma di affezione psicologica ma esclusivamente quelle che risultino casualmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento. Ne sono conseguentemente escluse le patologie psicologiche che siano state determinate da fatti sostanzialmente personali, mentre era in corso il rapporto di lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza del secondo grado che aveva escluso la copertura assicurativa in ordine ad un dirigente aziendale che aveva contratto una patologia di carattere psicologico a causa del coinvolgimento personale in un procedimento penale e per il deteriorarsi conseguente del rapporto fiduciario con i vertici dell'impresa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)