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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 187 del 1991

Decisione
decisa il 1991-04-22, depositata il 1991-04-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:187
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17126

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Dichiarazione di coniugi
  • Obbligo solidale verso l'erario in caso di dichiarazione congiunta, personale in caso di dichiarazioni disgiunte
  • Denuncia di ingiustificato deteriore trattamento, nel primo caso, e di onere contributivo previsto a carico di uno dei coniugi, a prescindere dalle effettive capacità contributive
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 184/1989 e ord. nn. 316/1987 e 301/1988

Norme impugnate

  • art. 17 legge 13 aprile 1977, n. 114

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossa con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Montironi Emilio contro Ufficio II.DD. di Senigallia iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con ordinanza in data 14 marzo 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, che prevede la responsabilità solidale dei coniugi nell'ipotesi in cui presentino congiuntamente la dichiarazione dei redditi; che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coniugi che, presentando due dichiarazioni, rispondono ciascuno solo per i debiti propri; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché imporrebbe obblighi tributari a carico di ognuno dei coniugi prescindendo del tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli rispondere dei redditi dell'altro, di cui non ha la disponibilità; che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 184 del 1989 e ordinanze nn. 316 del 1987 e 301 del 1988, la questione è stata già dichiarata, sotto entrambi i profili, manifestamente infondata; che il giudice a quo non propone argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 17 legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze