Sez. 2, Sentenza n. 499 del 02/03/1970 (Rv. 345524 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU RECIPROCHE - LOTTIZZAZIONE - LIMITAZIONI DELL'JUS AEDIFICANDI*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU RECIPROCHE - LOTTIZZAZIONE - LIMITAZIONI DELL'JUS AEDIFICANDI*
Come nelle vendite di terreni a scopo edificatorio ricorre normalmente la pattuizione di limitazioni, che incidono con lo stesso contenuto a favore ed a carico di ogni entita fondiaria e consistono in delimitazioni della ius aedificandi, relative alla distanza tra le costruzioni ovvero a determinate modalita o requisiti di altezza, di dimensioni o di distacchi, cosi, analogamente puo verificarsi nel caso di divisione del fondo servente o del fondo dominante per effetto del frazionamento della utilitas in favore di quelle nuove entita fondiarie che direttamente od indirettamente possano giovarsi del vantaggio costituito in favore del fondo dominante, come nella ipotesi di costruzione in zone soggette per fini edificatori a frazionamento ed a lottizzazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)