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Sez. 2, Sentenza n. 1248 del 04/02/2000 (Rv. 533487 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO | Area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 "sexies" della legge n. 1150 del 1942 - Alienazione degli appartamenti di un immobile - Elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio - Violazione di norma edilizia - Diritto al risarcimento del danno dei soggetti privati del godimento dell'area - Configurabilità - Liquidazione del relativo importo con decorrenza dalla data di perfezionamento dei singoli contratti di compravendita.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533487-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO

Colui che aliena gli appartamenti di un immobile eludendo il vincolo di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 "sexies" della legge n. 1150 del 1942 (aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967), viola una norma edilizia ed, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., secondo comma, cod. civ., è tenuto perciò al risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti che sono stati privati del diritto di godimento dell'area di parcheggio loro attribuito da una norma pubblicistica incidente sul regime della proprietà privata. L'importo di tale risarcimento dovrà essere determinato con decorrenza dalla data del perfezionamento dei singoli contratti di compravendita.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)