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Sez. 1, Sentenza n. 13218 del 09/12/1991 (Rv. 474954 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (complementare) - Valutazione del reddito - Reddito complessivo - Determinazione sintetica | Dichiarazione analitica da parte del contribuente - Accertamento sintetico - Ammissibilità - Condizioni - Motivazione dell'accertamento - Dati - Indicazione specifica - Necessità.
Stato
decisa il 1991-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474954-01

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (complementare) - Valutazione del reddito - Reddito complessivo - Determinazione sintetica

L'accertamento sintetico, ai fini dell'imposta complementare, ai sensi e nel vigore dell'art. 137 del d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, è consentito anche in caso di dichiarazione analitica da parte del contribuente, quando sia desumibile la disponibilità di un maggior reddito, alla stregua del tenore di vita, ovvero di altri elementi, inclusi i fatti produttivi di redditi reali di cui non sia possibile riscontrare lo specifico ammontare (quali partecipazioni azionarie, computabili nell'accertamento analitico solo nei limiti nei quali risulti l'effettiva percezione di dividendi), fermo restando l'onere dell'Amministrazione finanziaria di indicare tali fatti, per soddisfare l'obbligo della motivazione dell'accertamento medesimo, e poi, a fronte delle eventuali contestazioni del contribuente, di dimostrarne la sussistenza (con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni).

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)