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Sez. L, Sentenza n. 14318 del 06/06/2013 (Rv. 627037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censure in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e insufficienza della motivazione - Inclusione - Mera contrapposizione di una diversa interpretazione - Esclusione - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 29, all. 7, del CCNL 1990/1992 del personale delle Ferrovie dello Stato in materia di erogazione del premio di sostituzione.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate unicamente sotto il profilo dei vizi di motivazione e della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, mentre la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la decisione impugnata, che escludeva l'erogazione del premio di sostituzione ai lavoratori addetti al servizio di biglietteria, fosse basata su di un'interpretazione logica, coerente e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, mentre la parte ricorrente si era limitata a contrapporre una diversa interpretazione, senza indicare le regole e i principi asseritamente violati e senza precisare in qual modo il giudice di merito se ne fosse discostato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1163, Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 30/10/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)