Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 (Rv. 651028 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)