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Sez. 2, Sentenza n. 8830 del 10/11/1975 Ud. (dep. 16/09/1976) Rv. 134359 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - NOZIONE - ARMA NON IN DOTAZIONE DELLE FORZE ARMATE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134359-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - NOZIONE - ARMA NON IN DOTAZIONE DELLE FORZE ARMATE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

A determinare il carattere di arma da guerra non e decisivo il fatto se l'arma sia o non sia attualmente in dotazione dei corpi o reparti delle forze armate nazionali o straniere, giacche ai sensi dell'art 33 RD 6 maggio 1940 n 635 devono considerarsi armi da guerra quelle che sono o che possono essere destinate all'armamento sia delle truppe italiane, sia di quelle straniere, o che possano servire per qualsiasi uso militare. (nella specie e stata ritenuta arma da guerra una pistola a ripetizione, marca steyer, calibro nove, in considerazione della lunghezza media della canna, della gittata, della precisione del tiro a distanza, e quindi della sua intrinseca oggettiva notevole pericolosita).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/06/1940 num. 635 art. 33, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)