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Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 04/05/1994 (Rv. 486459 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere | Gravità dell'inadempimento - Accertamento - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486459-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere

L'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento da effettuare secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione che nel quadro dell'economia generale del negozio sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)