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Sez. 3, Ordinanza n. 22068 del 27/06/2026 (Rv. 678790-01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2026-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678790-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)