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Sez. 2, Sentenza n. 9085 del 01/09/1990 (Rv. 469161 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FISSAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE AI QUINDICI GIORNI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONGRUITÀ DEL TERMINE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1990-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469161-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FISSAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE AI QUINDICI GIORNI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONGRUITÀ DEL TERMINE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

La regola secondo cui il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, non è assoluta, potendosi assegnare a norma dell'art. 1454 comma secondo cod. civ., un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli Usi. L'accertamento della congruità del termine costituisce un giudizio di fatto di Competenza del giudice di merito, incensurabile in Sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici. (V 542/85).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)