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Sez. 2, Sentenza n. 175 del 15/01/1986 (Rv. 443820 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - ESECUZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE DI OPERE E LAVORI LESIVI DEL DECORO DELL'EDIFICIO CONDOMINIALI O DI PARTE DI ESSO - DEMOLIZIONE DELLE OPERE ILLEGITTIMAMENTE ESEGUITA - DIRITTO DI CIASCUN CONDOMINO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI NON FARE - AMMISSIBILITÀ - POTERI DI DEROGA DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443820-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - ESECUZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE DI OPERE E LAVORI LESIVI DEL DECORO DELL'EDIFICIO CONDOMINIALI O DI PARTE DI ESSO - DEMOLIZIONE DELLE OPERE ILLEGITTIMAMENTE ESEGUITA - DIRITTO DI CIASCUN CONDOMINO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI NON FARE - AMMISSIBILITÀ - POTERI DI DEROGA DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - INSUSSISTENZA.*

Nel caso di esecuzione nei locali di proprietà individuale di opere e lavori lesivi del decoro dell'edificio condominiale o di parte di esso, ciascun condomino ha diritto di chiedere ed ottenere, in via di adempimento in Forma specifica dell'Obbligo di non fare (art. 2923 cod. civ.), la demolizione delle opere illegittimamente eseguite, esulando dai poteri istituzionali dell'assemblea dei condomini - né potendo attribuirla il regolamento condominiale - la facoltà di deliberare o consentire opere lesive del decoro dello edificio condominiale (a norma dell'art. 1138, in relazione agli artt. 1120 e 1122 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)