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Sez. 1 - , Sentenza n. 3319 del 08/02/2017 (Rv. 643870 - 02)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Sottrazione internazionale di minori - Procedimento - Audizione del minore - Necessità - Mancata audizione - Conseguenze - Illegittimità del decreto di rimpatrio.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643870-02

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite) costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315-bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 315 bis, Legge 20/03/2003 num. 77, Legge 10/12/2012 num. 219, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)