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Sez. 2, Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024 (Rv. 670744-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670744-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 08/07/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)