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Sez. L, Sentenza n. 6044 del 09/11/1988 (Rv. 460461 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO - CONDIZIONI - MANCATO ESONERO DEL LAVORATORE INFRASESSANTACINQUENNE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, ENTITÀ DELLA PENSIONE E SOSPENSIONE DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460461-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO - CONDIZIONI - MANCATO ESONERO DEL LAVORATORE INFRASESSANTACINQUENNE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, ENTITÀ DELLA PENSIONE E SOSPENSIONE DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - IRRILEVANZA.*

La facoltà di optare per la continuazione del servizio prevista dall'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge 26 febbraio 1982 n. 54, è condizionata al mancato conseguimento, o alla mancata richiesta di liquidazione, di una pensione (a carico dell'i.N.P.S. o delle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative dell'a.G.o.) e pertanto va esclusa ove tali circostanze si siano verificate, non rilevando in contrario né che il lavoratore infrasessantacinquenne non sia esonerato, pur fruendo di una pensione, dal versamento dei contributi all'i.N.P.S. né l'entità della pensione né, infine, ove al lavoratore sia stata attribuita la pensione d'Invalidità, l'eventuale sospensione della medesima (per la percezione di redditi da lavoro dipendente) ai sensi dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983. (V 1242/87, mass n 450762).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)