Testo unico per la finanza locale
Testo in vigore al
Art. 274 Denunzie; termini
1. Nei primi cinque giorni di settembre il podesta', con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal comune.
2. La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facolta' di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo.
3. La denunzia non e' necessaria da parte dei contribuenti gia' iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate.
4. L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo.
5. Per le denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto all'imposta possono, per particolari condizioni locali, riconosciute dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirsi termini diversi da quelli sopra indicati: in tale ipotesi sono analogamente modificati i termini previsti nei successivi articoli.4245475085
Art. 275 Denunzie; contenuto
1. Le denunzie debbono contenere: nome, cognome, paternita', residenza e abitazione del contribuente, la data in cui vengono presentate, quella in cui e' sorto il cespite tassabile e tutte le altre indicazioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. Dalle denunzie presentate dai pubblici istituti, enti morali, societa' commerciali, associazioni, circoli e simili, deve risultare la denominazione dell'istituto, lo scopo, la sede, nonche' le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono.
3. Per coloro che sono sottoposti a patria potesta', a tutela, a cura o, comunque, non abbiano la capacita' di obbligarsi, la denunzia e' fatta dalla persona che li rappresenta a' termini di legge.
4. Di ogni denunzia l'ufficio comunale rilascia ricevuta su apposito modulo.
5. Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti.
Art. 275-bis Trasferimenti di residenza
1. In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.
2. A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.
3. Il segretario comunale e' responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilita' ricade altresi' sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza.
Art. 276 Ruoli
1. In base alle denunzie, alle rettificazioni apportatevi, di ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi degli altri contribuenti compresi nei ruoli dell'anno in corso, il podesta' predispone, con apposita deliberazione, entro il 20 di ottobre, le variazioni da introdursi nei ruoli stessi per l'esercizio prossimo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione.
2. E' tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.
3. I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione.424985
Art. 277 Notificazioni; ricorsi
1. La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, e' depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi.
2. Il deposito e' reso noto mediante avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
3. Nello stesso termine di 20 giorni sono notificate agli interessati dal messo comunale, anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunzie.
4. Agli effetti, pero', dell'applicazione dell'imposta sulle industrie la pubblicazione, di cui al 2° comma, vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti gia' inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.
5. Nei venti giorni successivi a quello della notificazione possono ricorrere alla commissione, di cui all'articolo seguente, tutti i contribuenti gia' iscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli del comune. Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito. In quest'ultimo caso, il ricorso e', a cura della commissione, notificato all'interessato.18
6. Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune e' autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio.
7. Per i ricorsi concernenti l'applicazione delle imposte di consumo e delle sovrimposte fondiarie si osservano, rispettivamente le norme di cui agli articoli 44, 90 e 258 del presente Testo Unico.424985
Art. 278 Commissione comunale
1. Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.
2. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11.
3. In caso di comprovata necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti, purche' risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune.
4. Per la nomina ogni consigliere comunale non puo' trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o piu' vice-presidenti.
5. I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.
6. I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.92
Art. 279 Sottocommissioni
1. Nei comuni appartenenti alle prime cinque classi la commissione puo' suddividersi in sottocommissioni, composta ciascuna di almeno cinque membri.
2. Per la validita' delle adunanze della commissione e delle sottocommissioni occorre la presenza di almeno la meta' dei rispettivi componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. I commissari devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti ricorsi d'interesse proprio e dei loro congiunti od affini sino al 4° grado, ovvero di enti o societa' da essi amministrati o vigilati o presso i quali prestano opera retribuita, oppure di persone con le quali siano legati da contratti di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.
5. Per la risoluzione delle questioni di massima, il presidente della commissione e quelli delle sottocommissioni possono promuovere una decisione della commissione in adunanza plenaria.
Art. 280 Poteri della commissione
1. La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facolta' di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amministrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potra' produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.
2. Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione puo' consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, purche' queste vi consentano, e puo' procedere ad interrogatori ed indagini.
3. Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che e' investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, o per mezzo di un suo fiduciario, se lo richiede esplicitamente.
4. I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.
5. Il sindaco puo' fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte
Art. 281 Decisioni
1. La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti ne' oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.
2. Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ricorso per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277.
3. L'Amministrazione comunale puo' pubblicare mensilmente all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione.
4. L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni.
Art. 282 Appello alla Giunta provinciale amministrativa
1. Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.
2. Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'art. 277 direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale.
3. I ricorsi degli interessati sono presentati al sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.
4. I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni.
Art. 283 Composizione della Giunta provinciale amministrativa; decisioni
1. Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 e' istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali.
2. La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone:
1) del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede;
2) del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore;
3) dell'intendente di finanza;
4) di un consigliere di prefettura designato dal prefetto;
5) di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente;
6) di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;
7) di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto; di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.
3. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.
4. I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie.
5. La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; puo' avvalersi della facolta' indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni.
6. Le decisioni, di mano in mano che vengono pronunciate, sono trasmesse al podesta' che ne cura la notificazione agl'interessati entro dieci giorni dal ricevimento.94a
Art. 284 Tributi provinciali
1. Per l'applicazione, da parte della provincia, della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, dell'addizionale all'imposta sulle industrie e del contributo di miglioria nonche' del contributo integrativo di utenza stradale, valgono, in quanto non sia diversamente disposto nei relativi capi, le norme stabilite negli articoli 273 a 277, 280 e 283, intendendosi sostituito al comune la provincia, al podesta' il preside o il rettorato, secondo le rispettive competenze, all'ufficio ed albo comunali quelli provinciali, alla commissione la Giunta provinciale amministrativa, e con le seguenti altre modificazioni:
a) gli avvisi di cui agli articoli 274 e 277 devono essere anche inseriti nel foglio degli annunzi legali della provincia e, nel caso in cui questa applica l'addizionale con ruoli propri, devono essere altresi' pubblicati all'albo pretorio di ciascun comune: tale pubblicazione vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti gia' inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
b) sui ricorsi contro l'applicazione dei detti tributi, nonche' del contributo provinciale di miglioria specifica e del contributo integrativo di utenza stradale, decide la Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa con le facolta' e nei termini previsti dagli articoli 280 e 283 ( secondo e terzo comma);
c) contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso, entro 20 giorni dalla notificazione, ricorso alla Giunta stessa integrata ai sensi dell'art. 283 (primo comma), la quale decide con le facolta' e nei termini sopra indicati.18
Art. 284-bis
1. Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali omesse in sede di appello, dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (1° comma), salvo che non sia stabilito una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, e' ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimita', e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione centrale per le imposte dirette.
2. A tal fine e' aggiunta alla Commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita, altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta di un vice presidente scelto fra i membri del Senato del Regno, da un consigliere di Stato, da un magistrato di grado non inferiore al 4° e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e l'altro a quella del Ministero delle finanze.42a
3. Il ricorso eventualmente prodotto a' sensi del primo comma, del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo.
Art. 285 Ricorso all'autorita' giudiziaria
1. Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282-284 e 284-bis, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, puo' essere proposta, unicamente davanti all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E.
2. In tutti i casi il ricorso all'autorita' giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo gia' scadute.68
3. Il ricorso stesso non puo' essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal 8° comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica, dell'ultima decisione delle Commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo.
Art. 286 Ruoli principali
1. Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.
2. Ove il Comune si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.
3. Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonche' le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.
4. Tuttavia, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza.
5. I ruoli sono resi esecutori dal prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il podesta' o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.
6. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate.85
Art. 287 Ruoli suppletivi
1. Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalita' dei precedenti articoli.
Art. 288 Errori materiali
1. Contro le risultanze dei ruoli si puo' ricorrere al prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale.
2. Il prefetto puo', in tali casi, sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura.
3. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Art. 289 Controversie circa la spettanza dei tributi
1. Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di piu' Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facolta' di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Province.
2. La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione e' alternativa.
3. Il ricorso deve essere presentato all'autorita' cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.
4. Il contribuente e' tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.
5. Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.
6. Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.
7. Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di piu' Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.
8. Il provvedimento che decide il ricorso e' notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonche' ad effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto gia' riscosso.
9. Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione.
Art. 290 Ruoli suppletivi; limiti
1. I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti.
2. Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione all'ente della decisione definitiva.
3. Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo.74
Art. 291 Scioglimento delle commissioni
1. Quando le commissioni comunali non adempiano al loro compito nel termine stabilito dall'art. 281 o quando i podesta', i presidi e i rettorati non provvedono nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente capo, ovvero non curino l'esazione delle imposte, delle tasse e dei contributi, vi provvede di ufficio il prefetto mediante un commissario, che ha le facolta' spettanti alla commissione, al podesta', al preside ed al rettorato.
2. Il prefetto puo' dichiarare la decadenza dei membri della commissione comunale che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive; puo', inoltre, decretare lo scioglimento delle commissioni, se non funzionano regolarmente.
3. Quando il podesta' non nomini i membri della commissione comunale e quando i ruoli comunali e provinciali siano stati compilati irregolarmente o si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il prefetto promuove i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa.
4. Nei casi previsti nei due precedenti comma la spesa dell'invio del commissario e' anticipata dal comune o dalla provincia, salvo rimborso verso chi di ragione.
5. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il commissario accerta anche i motivi della mancata compilazione o trasmissione dei ruoli e ne riferisce al prefetto, per gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi, a norma degli articoli 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei RR. decreti 21 marzo 1929 n. 371 e 30 dicembre 1923, n. 2839, a carico del segretario o del ragioniere del comune o della provincia.
Art. 292 Sopratasse
1. Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'art. 274, e' soggetto ad una sopratassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui e' stata accertata l'evasione.
2. Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno dell'imposta o tassa dovuta, e' soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta.
3. Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione comunale, la sopratassa per omessa denuncia e' commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed e' ridotta alla meta' di quella che sarebbe stata applicabile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la sopratassa per infedele denuncia e' annullata.