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Sez. 5, Ordinanza n. 28733 del 07/11/2024 (Rv. 672642-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione a mezzo posta ex art. 8 della l. n. 890 del 1982 - Variazione di residenza del contribuente durante la giacenza postale - Efficacia nei confronti dell'Ufficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672642-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notifica dell'avviso d'accertamento a mezzo posta, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, la variazione di residenza del contribuente - dopo la spedizione della raccomandata e dell'avviso di giacenza postale, per temporanea assenza del destinatario, ma anteriormente al decorso del termine previsto per la compiuta giacenza - non ha alcun effetto nei confronti dell'Ufficio, con conseguente validità della notifica perfezionatasi ex art. 8, comma 4, della predetta legge, in quanto gli effetti del mutamento di indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell'aggiornamento anagrafico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, in ragione del cambio di residenza del contribuente avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza, non tenendo conto dell'efficacia differita prevista per la variazione anagrafica a fini fiscali).

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)