diritto.io

Istituzione del libretto del lavoro

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

2. Sono eccettuati:

  1. 1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

  2. 2° il personale avente funzioni direttive con responsabilita' nell'andamento dell'azienda;

  3. 3° la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;

  4. 4° i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

  5. 5° il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato;

  6. 6° il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

Art. 2

1. I libretti saranno conformi al modello che sara' approvato con decreto del Ministro per le corporazioni e saranno forniti dal Ministero delle corporazioni ai podesta', che li rilasceranno ai lavoratori dimoranti nel Comune.

2. Il libretto sara' concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sara' determinato dal Ministero delle corporazioni.

3. I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

4. Per la gente di mare di 2ª categoria e per i lavoratori portuali il libretto sara' rilasciato dalla autorita' marittima alla quale spettano anche tutte le altre competenze deferite ai podesta' dalla presente legge, e sara' conforme al modello che sara' approvato con decreto emesso di concerto tra i Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni.

5. Per gli stranieri il libretto sara' rilasciato dai circoli dell'ispettorato corporativo, su richiesta del datore di lavoro.

Art. 3

1. Il libretto conterra' le seguenti indicazioni:

  1. 1° le generalita', il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'eta' dei figli, se il titolare e' stato all'estero, la data della sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista, il servizio militare prestato, la qualita' di ex combattente, invalido di guerra o invalido per causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;

  2. 2° il grado di istruzione;

  3. 3° il certificato medico di idoneita' al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;

  4. 4° il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell'azienda, la qualifica professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l'ammontare della retribuzione, l'associazione professionale alla quale il lavoratore e' iscritto, le date di assunzione e di cessazione del servizio;

  5. 5° gli infortuni sul lavoro e la durata dell'assenza dal servizio a causa dell'infortunio;

  6. 6° le malattie e la durata dell'assenza dal servizio per le dette malattie;

  7. 7° il numero della tessera d'assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia;

  8. 8° ogni altra indicazione prescritta dal Ministro per le corporazioni con suo decreto.

2. Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2ª categoria ed ai lavoratori dei porti conterra', oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4

1. Il podesta', nell'apporre sul libretto le indicazioni di sua competenza, vi trascrivera' anche le altre indicazioni previste dai nn. 1 e 2 del precedente articolo, desumendole dai documenti rilasciati dalla competente autorita' e accertera' che vi sia stato inserito il certificato sanitario di cui al n. 3.

2. Le indicazioni di cui al n. 6 del precedente articolo, saranno inserite dal medico che ha eseguito la visita o dal datore di lavoro su certificato del medico stesso; le altre indicazioni saranno inserite dal datore di lavoro.

Art. 5

1. E' vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, fatta eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

Art. 6

1. Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verra' restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

2. All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

3. Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, e' in facolta' del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrita', di lasciarlo in possesso del lavoratore.

4. Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di piu' datori di lavoro, il libretto dovra' restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

5. Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascera' ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio. Il lavoratore terra' in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione.

Art. 7

1. Il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.

2. L'Associazione professionale dalla quale il lavoratore e' rappresentato ha la facolta' di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'Associazione professionale dalla quale il datore di lavoro e' rappresentato.

3. Contro le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato o della Associazione professionale dalla quale il lavoratore e' rappresentato all'Ispettorato corporativo, il quale potra' disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge.

Art. 8

1. E' vietato agli uffici pubblici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo e' prescritto.

2. All'atto dell'iscrizione negli elenchi dell'ufficio di collocamento, giusta l'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, il lavoratore deve esibire il libretto, l'ufficio vi apporra' il suo timbro e lo restituira' al lavoratore.

Art. 9

1. In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto puo' esserne rilasciato duplicato dal podesta', facendone menzione nel nuovo libretto.

2. Nel caso di smarrimento le indicazioni gia' contenute nel libretto, di cui ai nn. 4, 5 e 6 del precedente art. 3, potranno essere limitate agli ultimi due anni. All'uopo il podesta', al quale sia richiesto il duplicato, si varra' delle notizie fornite dagli uffici di collocamento in base agli elementi esistenti in atti o comunicate dall'Ispettorato corporativo, in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

3. In caso di rilascio di libretto duplicato per smarrimento o deterioramento dell'originale, l'Ispettorato corporativo puo' ordinare o provvedere direttamente alla integrazione delle indicazioni incomplete ed alla rettifica di quelle inesatte, senza pregiudizio delle azioni di legge.

4. Nel caso in cui il libretto sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte potra' essere rilasciato dal podesta' un nuovo libretto, nel quale dovranno indicarsi, oltre gli elementi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 3, anche il numero del precedente libretto.

5. I libretti esauriti dovranno rimanere allegati ai nuovi libretti.

6. I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare debbono essere restituiti da chi li detiene al comune in cui ha sede l'azienda e da queste comune a quello che emise il libretto;

Art. 10

1. Salvo il disposto dell'art. 14, entro sei mesi dall'entrata in Vigore della presente legge tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, debbono essere muniti del libretto di lavoro, ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto, munito delle indicazioni di cui ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 3.

2. L'obbligo per il datore di lavoro di inserire le indicazioni di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 decorre dalla scadenza del Settimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora, in determinati comuni o per determinate categorie di aziende od anche in casi particolari, non sia possibile la ottemperanza dei cennati obblighi entro il termine suddetto, il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare proroghe entro i sei mesi successivi. Detta facolta' puo' dal Ministro delle corporazioni essere anche delegata all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

Art. 11

1. Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere.