Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965 (Rv. 310896 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELLA EREDITA - TACITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELLA EREDITA - TACITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Per aversi accettazione tacita di eredita non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredita con l'implicita volonta di accettarla ma e necessario altresi che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualita di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio non e un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioe tale che solo l'erede abbia diritto a compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (V. 1256/63, 1735/55, 378/44).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)