Sez. L, Sentenza n. 2188 del 15/02/2001 (Rv. 543873 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Sindacalisti - Limitazioni al potere di licenziamento individuale - Estensione al licenziamento collettivo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non sono applicabili né le speciali forme di tutela previste dall'art. 5 del C.C.N.L. 16 luglio 1979 per l'industria metalmeccanica privata in favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali né la disposizione dell'art. 14 n. 1 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966, relativa al nullaosta richiesto per il licenziamento individuale degli agenti sindacali aziendali.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)