Sez. L, Sentenza n. 828 del 28/01/1987 (Rv. 450508 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICA AL TERZO DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE, DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DELL'ATTO DI CHIAMATA DEL CONVENUTO - OMISSIONE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - RINVIO DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICA AL TERZO DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE, DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DELL'ATTO DI CHIAMATA DEL CONVENUTO - OMISSIONE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - RINVIO DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE.*
Nel nuovo rito del lavoro, la chiamata in causa di un terzo, effettuata - anche fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario - dal convenuto, comporta, a norma del nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ., l'Obbligo del giudice (cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., non è concessa alcuna discrezionalità) di fissare una nuova udienza di discussione e di disporre la notifica al terzo (nel termine di cinque giorni) di tale provvedimento di fissazione nonché del ricorso introduttivo e dell'atto di Costituzione (contenente detta chiamata) del convenuto. All'omissione di tali adempimenti, rilevata in Sede di legittimità, consegue la Cassazione sia della sentenza di appello che di quella del giudice di primo grado, al quale la causa dev'essere rinviata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civile. (nella specie, l'i.N.P.S., convenuto dal lavoratore per il pagamento di assegni familiari, aveva proposto istanza di chiamata in causa della ditta datrice di lavoro, quale unica obbligata al pagamento stante il già effettuato "conguaglio").*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)